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Cancellazione di residui in sede di riaccertamento straordinario: le criticità riscontrate


Non è conforme ai principi contabili disporre, in sede di riaccertamento straordinario, la cancellazione dei residui attivi riferibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, quantunque ritenuti inesigibili o di difficile esazione.

Tali residui devono essere eliminati con il riaccertamento ordinario oppure mantenuti nel conto del bilancio dell’ente con contestuale costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo quanto prescritto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nella deliberazione n. 163 depositata il 29 maggio 2017.

Il principio della competenza finanziaria “potenziata” richiede, come è noto, che siano registrate nelle scritture contabili solo le entrate e le spese che trovano la loro fonte in obbligazioni giuridiche perfezionate con imputazione all’esercizio in cui sono esigibili.

Per adeguare la gestione contabile al predetto principio, l’art. 3, commi 5 e seguenti, del d.lgs. 118/2011, ha imposto agli enti di procedere al riaccertamento straordinario, diretto a cancellare i residui non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate e a reimputare all’esercizio di scadenza i residui corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, ma non ancora esigibili.

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, i residui cancellabili in sede di riaccertamento straordinario sono esclusivamente quelli derivanti da accertamenti o impegni che, in base ai previgenti principi contabili e specifiche disposizioni di legge, potevano essere assunti anche in essenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata e la cui permanenza non appare pertanto più compatibile con il nuovo sistema contabile.

Si tratta, sul lato delle spese, dei residui passivi derivanti da impegni c.d. “impropri” ovverosia quegli impegni adottati in difetto di una autorizzazione di spesa basata su un obbligo attuale e atti a garantire il regime del vincolo di destinazione delle entrate accertate in base alle norme dell’ordinamento contabile e finanziario (come previsto dal art. 183, commi 2 e 5, del Tuel in vigore fino al 31 dicembre 2014).

Di tali residui, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni perfezionate e quindi incompatibili con il principio della competenza potenziata è richiesta la cancellazione in sede di riaccertamento straordinario con la destinazione all’avanzo vincolato del nuovo risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e la successiva reimputazione dei relativi impegni a competenza nell’esercizio in cui si perfeziona il titolo che autorizza la relativa spesa.

Sul lato delle entrate, viceversa, i residui attivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate devono individuarsi esclusivamente nei residui derivanti da accertamenti c.d. “convenzionali” nei casi previsti dalla legge.

Si tratta di accertamenti riferibili per lo più ad entrate tributarie che, data l’obiettiva incertezza sulla dimensione del gettito (con le relative conseguenze sulla determinazione dei trasferimenti statali), la legge consente di accertare sulla base di stime o altre comunicazioni ministeriali (ad esempio accertamento IMU sulla base delle stime pubblicate dal M.E.F. -Dipartimento delle Finanze). L’eventuale residuo derivante alla differenza positiva tra l’accertamento convenzionale e il gettito reale deve pertanto essere cancellato in quanto non corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata.

Si deve viceversa escludere che in sede di riaccertamento straordinario possano essere cancellati residui attivi riferibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, quantunque ritenuti inesigibili o di difficile esazione.

Tali residui devono essere eliminati con il riaccertamento ordinario oppure mantenuti nel conto del bilancio dell’ente con contestuale costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo quanto prescritto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

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