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Lombardia, del. n. 149 – Spesa personale con qualifica dirigenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’operatività della disciplina vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, in riferimento a diverse opzioni individuate dall’amministrazione per l’utilizzo del personale con qualifica dirigenziale (assegnazione temporanea ex articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001; protocolli di intesa in applicazione dell’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001; intesa fra amministrazioni; contratto d’opera intellettuale, stipulato ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 7, comma 6, e 53 del d.lgs. n. 165/2001).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 149/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 23/2016 secondo cui l’utilizzo di un dipendente di un altro ente locale per esigenze temporanee non costituisce lavoro flessibile e pertanto non rientra nei limiti di spesa disciplinati dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 (impostazione che è stata ribadita anche dalla medesima Sezione nella deliberazione n. 12/2017).

Relativamente al limite imposto dall’art. 1, comma 236, della L. 208/2015, la neutralità dei relativi oneri sia ha solo ove le relative risorse del trattamento accessorio vengano complessivamente computate, nella verifica del rispetto del suddetto limite, da parte dell’amministrazione con la quale intercorre il nuovo rapporto di lavoro.

Discorso diverso nel caso in cui sia stipulato un contratto d’opera intellettuale.

Infatti, il contratto di collaborazione autonoma conferito a soggetti esterni (salvo che ricorrano i presupposti per la sua sussumibilità nel genus appalto di servizi) ricade nel limite previsto dall’art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, e dall’art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012 (nel caso sia qualificabile come incarico di studio, ricerca e consulenza) o soggiace ai limiti previsti dal comma 557 (o dal comma 562) dell’art. 1 della legge 296/2006 e dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Si segnalano i seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 149 – 17

 


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