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Responsabilità amministrativa per danno da lite temeraria


L’inutile opposizione a legittimi decreti ingiuntivi (cd. lite temeraria), con conseguente aggravio di somme per interessi moratori e spese di giudizio, genera responsabilità amministrativa e danno erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 107 depositata l’11 maggio 2017.

Nel caso di specie un’impresa, a fronte dell’esecuzione dei lavori commissionati, non aveva ricevuto il pagamento delle proprie spettanze.

Ciò in quanto l’ente non aveva ottenuto l’erogazione del mutuo che avrebbe dovuto finanziare tali lavori, non avendo trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti la documentazione necessaria per ottenere l’erogazione delle relative somme.

Il creditore aveva ottenuto dalla competente autorità giudiziaria un’ingiunzione di pagamento.

La giunta comunale aveva scelto di fare opposizione al decreto ingiuntivo continuando la lite che, come era inevitabile, veniva definita con esito di soccombenza in giudizio della p.a. opponente con conseguente aggravio di somme per ulteriori e successivi interessi moratori, spese di giudizio e spese di registrazione della sentenza.

Il danno economico arrecato all’ente è stato addebitato al Sindaco e agli assessori comunali.

A tal proposito si evidenzia che la decisione della p.a. di difendersi in giudizio, resistendo ad un’azione intrapresa da un soggetto privato, si configura generalmente come una condotta lecita, e che, in linea tendenziale, la soccombenza in un processo non è di per sé produttiva di un danno erariale e, quindi, causa di responsabilità amministrativa per coloro che abbiano preso la determinazione di agire in giudizio.

La prevedibilità di un esito negativo della controversia di per sé non è sufficiente a qualificare come temeraria la condotta processuale, occorrendo, invece, la messa in atto di un comportamento che, in relazione al singolo caso concreto, deve essere qualificato, imprudente, avventato o ingiustificato (Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sent. 154/2016).

Per evitare la commissione di un illecito contabile è dunque indispensabile che la scelta di resistere a un contenzioso sia supportata da una sia pur minima possibilità di ottenere la vittoria giudiziale.

Leggi la Sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 107 -17


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