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Giur. Lombardia, sent. n. 154 – Danno erariale derivante dalla palese soccombenza in giudizio


La scelta di resistere a un contenzioso promosso dal destinatario di un provvedimento amministrativo, rilevatosi palesemente illegittimo nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, è fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 154 depositata il 20 settembre 2016.

Nel caso di specie, su impulso del Sindaco, era stato avviato il procedimento teso ad ottenere coattivamente la tinteggiatura di un edificio.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli interessati avevano contestato la legittimità dell’iniziativa, opponendo l’ottimo stato di manutenzione dell’immobile di loro proprietà.

Ciò nonostante il responsabile del servizio tecnico comunale aveva emesso il provvedimento finale di ingiunzione ai lavori di tinteggiatura delle facciate del fabbricato che si affermava essere “in stridente contrasto con il contesto circostante”.

Il Tar aveva confermato l’illegittimità dell’iniziativa intrapresa, in uno con il gravissimo travisamento dei fatti e lo sviamento del potere pubblico (a quest’ultimo proposito era stato documentato che l’impulso dell’iniziativa repressiva, che aveva colpito il nucleo dell’ex Sindaco Consigliere di opposizione, era stato dato direttamente dal primo cittadino in carica).

L’ente, oltre a dover sostenere le spese per il pagamento degli onorari del proprio difensore di fiducia, era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore dei destinatari del provvedimento amministrativo illegittimo.

Il danno economico arrecato all’ente è stato addebitato al Sindaco e al Responsabile del procedimento, nonché responsabile del Servizio che aveva sottoscritto la nota di ingiunzione dei lavori, successivamente impugnata ed annullata.

Leggi la sentenza
giur-lombardia-sent-n-154-2016


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