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Gare: le situazioni che determinano collegamento tra imprese


La comunanza dell’organo di vertice fra due imprese partecipanti ad una procedura selettiva costituisce elemento che, per la sua consistenza e gravità, deve considerarsi idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a dimostrare la situazione di collegamento sostanziale fra imprese.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2173 del 10 maggio 2017, con la quale è stata accolto il ricorso proposto da un operatore economico, posizionatosi secondo in graduatoria, che aveva contestato la mancata esclusione dalla gara del r.t.i. aggiudicatario in considerazione della situazione di collegamento sostanziale esistente fra la sua mandante e altra impresa partecipante (essendo emerso che la medesima persona fisica ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in entrambe le società).

L’articolo 80, comma 5, lett. m, del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire nelle gare pubbliche i principi di segretezza e serietà delle offerte e di leale ed effettiva competizione, sanziona con l’esclusione le offerte imputabili ad un unico centro decisionale.

La giurisprudenza formatosi sotto il vigore dell’articolo 38 comma 1 lett. m-quater), del d.lgs. 163/2006, sostanzialmente riprodotto dall’attuale articolo 80, comma 5, lett. m, del d.lgs. 50/2016, ha individuato, nel tempo, diversi elementi indiziari da cui desumere la sussistenza di un collegamento sostanziale rilevante ai fini dell’esclusione, ed ha precisato che l’esclusione dalla gara può essere disposta solo a fronte di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.

In particolare, la giurisprudenza ha ribadito che l’esistenza di un centro decisionale unitario sussiste laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia coincidenza o contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte (assimilabilità calligrafica nella compilazione dei moduli inseriti nella documentazione amministrativa, identità del luogo e della data di compilazione dell’offerta economica nonché la comune assistenza offerta dal medesimo studio professionale), vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (TRGA, sez. Trento, sent. 142/2017; Tar Campania, sent. n. 771/2017; Cons. di Stato, sent. n. 3057/2016; Tar Lombardia Milano, sent. n. 2248/2016).

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