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Appalti: le possibili fattispecie di collegamento fra concorrenti, rilevanti ai fini dell’esclusione


La stazione appaltante è tenuta ad escludere le offerte dei concorrenti che sulla scorta di plurimi indizi, oggettivi ed univoci, risultino riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune (stessi amministratori, stessa sede, analoghe modalità di presentazione delle offerte, stessa compagnia di assicurazioni, ecc., ovvero elementi ed indici oggettivi che inducono a ritenere che le offerte provengano dallo stesso soggetto).

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2248 del 29 novembre 2016, con il quale è stato ribadito che l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva.

A tal proposito si evidenzia che al fine di individuare gli elementi probatori sulla cui base la stazione appaltante può dichiarare la violazione dei principi di segretezza e par condicio, è necessario compiere un esame approfondito del caso concreto, prendendo in considerazione soltanto elementi oggettivi di riconoscibilità del collegamento sostanziale, utili per poter affermare che le offerte di alcuni concorrenti siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune.

Laddove la situazione di collegamento non sia acclarata a mezzo di elementi oggettivi, essa, tuttavia, può essere desunta da elementi indiziari, purché siano sempre oggettivi e concordanti, numerosi ed univoci.

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