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Diritti di rogito: il giudice ordinario da ragione ai segretari, la Corte dei conti no


Il segretario comunale che presta servizio e roga contratti nell’interesse di enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale ha diritto di percepire i diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è collocato.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza n. 411 del 20 aprile 2017, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un segretario comunale di fascia “A” al quale l’ente aveva negato la spettanza dei diritti di rogito.

La materia è disciplinata dall’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014 che stabilisce che “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”.

Per il Giudice del lavoro tale disposizione riconosce, inequivocabilmente, i diritti di rogito a tutti i segretari comunali, a prescindere dalla fascia professionale di idoneità, salvo prestino servizio in comuni dotati di dirigenti, pertanto, sarebbe priva di fondamento l’interpretazione che riconosce i diritti in argomento solo ai segretari di fascia C.

Tale orientamento è stato seguito anche dal Tribunale di Milano con le sentenze n. 1539/2016 e n. 2156/2016, dal Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 307/2016 e, di recente, dalla Corte di Appello con la sentenza n. 272/2017 (con la quale è stata riformata la decisione del Tribunale di Bergamo che nella sentenza n. 817/2017 si era allineato con la Corte dei conti

Al contrario, la magistratura contabile con la pronuncia della Sezione delle Autonomie, deliberazione 21/2015 ha chiarito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia “C”.

A fronte di tale interpretazione, le sezioni regionali di controllo che si sono espresse hanno confermato tale posizione interpretativa (sez. Campania, del. n. 7/2017; sez. Sardegna, del. n. 132/2016; sez. Emilia, del. n. 74/2016).

E’ intervenuto anche il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il 25 marzo 2016, confermando l’interpretazione sostenuta dai giudici.
Appare pertanto sempre più urgente un intervento legislativo che ponga fine in via definitiva alla questione.

Si segnalano i ns. seminari di studio in materia di personale:

Si segnalano i ns. seminari di studio in materia di personale:
Personale e le novità del d.l. 50/2017: nuove assunzioni, vincoli e possibilità – Seminario di studi – Firenze – 9 giugno 2017
Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti – Seminario di studi – Firenze – 23 giugno 2017

 


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