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Campania, del. n. 7 – Diritti di rogito segretario comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 2 bis del d.l. 114/2014 e, in particolare, per sapere se spetta la liquidazione dei diritti di rogito al segretario comunale collocato nella fascia B che presta servizio e roga contratti per conto e nell’interesse di amministrazioni comunali sprovviste di personale con qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 7/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 gennaio, hanno ribadito che i segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.

Tale diritto, invece, resta confermato per i segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall’abrogato art. 41, comma 4, della legge 312 del 1980 (Sezione autonomie, del. 21/2015).

Tale interpretazione, si evidenzia, non è stata condivisa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro (sentenza n. 1539 del 18 maggio 2016) che ha ritenuto che i diritti di segreteria spettino, oltre che ai segretari di fascia C, anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ribadito il fondamentale principio di “omnicomprensività della retribuzione”, derogabile solo per i Segretari comunali di fascia C in considerazione del differente e deteriore regime retributivo (in tal senso, sez. Emilia, del. n. 74/2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 7 – 17


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