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La giurisdizione contabile sulle società partecipate


La società totalmente partecipata che gestisce il servizio di trasporto ferroviario locale non è riconducibile né all’ente pubblico né alla società in house.

Di conseguenza, stante la conformazione privatistica della società, contrassegnata dall’indipendenza e dall’autonomia, dall’apertura al libero mercato e dall’adozione del modello privatistico, spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti decidere sull’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’amministratore unico.

E’ quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11983 depositata il 15 maggio 2017.

La Corte, stante la struttura organizzativa della società e le sue modalità operative, ha escluso la sussistenza dei presupposti d’insorgenza della giurisdizione contabile, a nulla rilevando la reiterata erogazione di fondi pubblici a favore della società.

La questione del riparto di giurisdizione in materia di società partecipate pubbliche è un tema controverso ed ampiamente dibattuto a livello giurisprudenziale e dottrinale, stante la difficoltà di individuare la disciplina applicabile alle suddette società e vista l’eterogeneità dei modelli organizzativi che la pubblica amministrazione può adottare al fine di espletare le proprie finalità istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Come ribadito dalla Cassazione, la Corte dei Conti non è il giudice naturale degli interessi e della tutela da danni pubblici, di modo che l’affermazione della relativa giurisdizione richiede l’interposizione del legislatore, che si traduce in norme che prevedono la giurisdizione contabile in fattispecie determinate.

In particolare l’articolo 103 della Costituzione riserva alla Corte dei Conti, in qualità di giudice speciale amministrativo, la giurisdizione in materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, avendo la competenza per decidere in ordine alle azioni di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti di pubblici dipendenti e pubblici amministratori.

Nello specifico il giudizio di responsabilità amministrativa è il giudizio con il quale vengono chiamati a rendere conto del proprio operato gli amministratori e gli impiegati pubblici ai quali si imputi di aver recato danno patrimoniale all’amministrazione a seguito del proprio comportamento, doloso o colposo.

In tale cornice, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato, in numerose occasioni, che nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla mala gestio dei suoi organi sociali di norma non integra il danno erariale, in quanto si risolve in un vulnus gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonomia e distinta personalità giuridica rispetto ai soci.

Sussiste, al contrario, la giurisdizione della Corte dei conti quando l’azione di responsabilità miri al risarcimento del danno diretto arrecato al patrimonio dell’ente socio (come nel caso del danno all’immagine), ovvero trovi fondamento nel comportamento di chi, in qualità di rappresentante dell’Ente pubblico o titolare del potere di decidere per la P.A., abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio al fine di indirizzare correttamente l’azione degli organi sociali.

In tal modo, pregiudicando il valore della partecipazione o ponendo in essere comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’Ente pubblico (partecipazione strumentale al perseguimento degli interessi pubblici), considerato l’impiego di risorse pubbliche, tale comportamento determina direttamente un danno al patrimonio dell’Ente stesso (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 26806/09).

Ancora, in tema di giurisdizione è stato affermato il principio secondo il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per i danni cagionati nei confronti di società partecipate, qualora siano esse stesse pubbliche amministrazioni, ovvero quando siano presenti i requisiti dell’in house, in quanto «longa manus» degli enti pubblici azionisti (Corte di Cassazione, ordinanza n. 7293/2016; Corte di Cassazione, S.U. civili, sentenza n. 22609/2014).

A tal proposito è necessario evidenziare che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. 175/2016, sostanzialmente riprendendo il contenuto della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione in ordine al riparto fra giudice civile e giudice contabile, prevede per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, accanto all’azione di responsabilità ordinaria indicata dal codice civile, la responsabilità per danno erariale degli amministratori e dei dipendenti delle società in house (art. 12, comma 1).

L’articolo 12 del d.lgs. 175/2016, nella seconda parte del comma 1, devolve, inoltre, alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, intendendo per tale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque titolari dei poteri di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Tale norma non espone con chiarezza le linee di azione e solleva diversi dubbi interpretativi, assegnando ancora una volta al giudice il compito non facile di definire gli ambiti di competenza in una materia così complessa.

Come evidenziato nella Relazioni del Procuratore generale per la Puglia in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, con riguardo alla giurisdizione, l’azione del legislatore avrebbe potuto essere più incisiva, in quanto l’adozione di forme privatistiche per l’organizzazione dell’ente pubblico o per la sua attività “non dovrebbe mai poter avere l’effetto di trasformare il denaro amministrato, che è pubblico (in quanto proveniente dalla finanza pubblica) in denaro “privato”, del cui buon uso sia consentito disinteressarsi”.

Le novità recate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016) saranno approfondite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016” confermato per il 24 maggio p.v. a Firenze.


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