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Spesa di personale: vi rientra anche quella coperta con fondi statali


Per la quantificazione della spesa di personale è necessario far riferimento all’ammontare del costo del personale effettivamente utilizzato per le attività ordinarie, a nulla rilevando che parte di esso sia coperto con un contributo statale eccezionale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 14 depositata il 26 aprile 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva impugnato la deliberazione n. 169/ 2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Molise, nella parte in cui aveva ritenuto non computabile, ai fini della quantificazione delle spese per il personale relative al 2011 – e conseguentemente del successivo calcolo di cui all’art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006 – quella parte di spesa per il personale coperta in entrata “con contributo regionale” (fondi relativi all’emergenza post sisma), sebbene riferita allo svolgimento di attività “ordinarie” del Comune.

L’ente, a seguito del sisma del 2002, era stato autorizzato a procedere a nuove assunzioni, non solo per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall’approvazione del piano di ricostruzione, ma, anche, per il potenziamento degli uffici (per i compiti di ordinaria amministrazione).

Una volta superata la vigenza normativa dello stato di emergenza (30 aprile 2012) e i rapporti di lavoro ad essa connessi, l’Ente aveva continuato a far fronte ai normali compiti istituzionali utilizzando parte del medesimo personale, mediante l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro e così definitivamente incorporandolo in pianta organica con le medesime mansioni.

In ragione di ciò il Comune, nel calcolare la spesa relativa al personale per l’anno 2011, aveva tenuto conto anche di quella relativa ai predetti dipendenti, proporzionatamente alla quota parte (50%) dell’attività “ordinaria” da questi svolta.

La Corte dei conti ha confermato la legittimità dell’operato dell’ente evidenziando che l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 fa riferimento in modo generico alle “spese di personale”, senza distinguere tra quelle coperte con fondi ordinari e quelle, invece, coperte con risorse straordinarie.

Ai fini della individuazione della natura della spesa, pertanto, non assume rilievo la fonte del suo finanziamento ma solo ed esclusivamente il suo utilizzo.

Di conseguenza, la spesa effettivamente sostenuta e formalmente destinata negli atti contabili al pagamento dei costi relativi all’utilizzo del personale per l’espletamento di attività “ordinarie” dell’ente, anche se coperta con contributo statale, non può essere ascritta come spesa “virtuale”.

Come affermato anche dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 25/2014, con il comma 557 quater, si è inteso ancorare il contenimento della spesa per il personale ad un valore storico immutabile, individuato nel triennio 2011-2013 che, rispetto alla singola annualità, costituisce un favor per l’Ente in quanto “le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingente e da fattori non controllabili dall’Ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.

La ratio della norma, quindi, è quella di fotografare un periodo temporale che dia contezza delle effettive esigenze dell’Ente al fine di ancorarvi la relativa spesa anche nelle annualità successive (evitando lievitazioni della stessa).

Eliminare dal computo quelle voci di costo del personale effettivamente utilizzato per le attività ordinarie, solo perché la relativa spesa poteva in quell’anno essere coperta con un contributo statale eccezionale, significa di fatto rendere non congruo, rispetto alle reali esigenze dell’Ente, il parametro di riferimento individuato dal legislatore.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la sentenza
CC Giur. Sez. Riunite sent. n. 14 -17


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