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La responsabilità dell’andamento economico-patrimoniale delle società partecipate


L’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico del comune socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.

Ai fini della concreta erogazione di tali risorse a favore della società partecipata (anche nell’ipotesi tipizzata dell’utilizzo per le esigenze della liquidazione della società), è necessario porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, altrimenti fonte di ingiustificato favor verso i creditori della società.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Liguria, nella deliberazione n. 42 depositata il 18 aprile 2017.

La scelta dello strumento societario impone all’ente locale socio un monitoraggio periodico sull’andamento economico-patrimoniale, nonché finanziario, della società partecipata, sia in sede costitutiva ma anche in fase esecutiva.

Un’errata impostazione del piano economico-finanziario, o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell’esecuzione del contratto di servizio, infatti, possono arrecare danno al patrimonio dell’ente socio (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale sociale).

A tal fine, dal 2015, le pubbliche amministrazioni locali hanno l’obbligo di accantonare un fondo vincolato parametrato alle perdite dell’esercizio precedente degli organismi partecipati (articolo 1, commi 551 e 552 della legge 147/2013, oggi recepito dall’articolo 21 del d.lgs. 175/2016).

Si tratta di norme a carattere prudenziale, dirette ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’adempimento dell’obbligo di accantonamento non esime l’ente dalla dimostrazione, in caso di soccorso finanziario ai sensi dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 (oggi articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016), della presenza di un concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinuncia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio (Sez. Liguria, del. n. 24/2017).

Indicazioni concettuali ed operative per attuare l’attività di controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno fornite nel seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs. 175/2016” in programma a Firenze  il 9 maggio 2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 42 – 17


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