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Basilicata, del. n. 22 – Incentivi per funzioni tecniche: efficacia temporale


La Provincia ha chiesto un parere in merito alla efficacia temporale della nuova disciplina degli incentivi, ora previsti per le prestazioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

In particolare l’ente ha chiesto se la disciplina regolante l’incentivo sia quella vigente al momento in cui l’opera è stata approvata.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 22/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 aprile, hanno confermato l’orientamento espresso nella deliberazione n. 3/2015 secondo cui la disciplina regolante l’incentivo alla progettazione resta quella vigente al momento in cui l’opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere.

Quanto alle opere già approvate e in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, l’adempimento della obbligazione pecuniaria (il pagamento), seppure oggetto di uno speciale “procedimento” amministrativo e contabile, non è impedito dal principio “tempus regit actum” per la ragione che:

  • trattasi di rapporto obbligatorio di natura privatistica;
  • l’esclusione dell’incentivo alla progettazione è espressamente riferita alle procedure di gara non ancora attivate al momento dell’entrata in vigore del. d.lgs. 50/2016 (articolo 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016);
  • il pagamento per le prestazioni precedentemente affidate e ancora da eseguire non trova un chiaro e univoco divieto in alcuna disposizione di legge, né è precluso da altre disposizioni che impediscano il compimento di tale atto, al tempo in cui deve essere posto in essere.

Si segnala il seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali” in programma a Firenze il 12 maggio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 22 – 17


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