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Veneto, del. n. 174 – Mancata adozione piano triennale delle azioni positive: divieto di assunzione


La mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile.

L’eventuale inosservanza di detto obbligo, accertata dalla Corte dei conti in sede di analisi dei questionari, impone alla Sezione di segnalare la circostanza alla competente procura erariale, atteso che l’inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Veneto, nella deliberazione n. 174 depositata il 10 aprile 2017.

L’adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini costituisce, per le p.a., un obbligo normativo (Corte dei conti Liguria, del. n. 82/2016).

Tale obbligo è imposto dall’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

L’adozione del Piano non deve essere solo un formale adempimento, bensì uno strumento concreto, creato su misura per l’ente, che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi.

Il mancato adempimento di tale obbligo, non del tutto noto e spesso trascurato dalle pubbliche amministrazioni, determina il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 174 – 17

 


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