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Mancata adozione piano triennale delle azioni positive: conseguenze


L’adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini costituisce, per le p.a., un obbligo normativo.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Liguria, nella deliberazione n. 82/2016 con la quale è stata sottolineato che, a prescindere dalla previsione o meno di eventuali assunzioni, resta pur sempre fermo l’obbligo di adottare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Tale obbligo è imposto dall’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

L’adozione del Piano non deve essere solo un formale adempimento, bensì uno strumento concreto, creato su misura per l’ente, che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi.

Si evidenzia che tale adempimento, non del tutto noto e spesso trascurato dalle pubbliche amministrazioni, determina il divieto di assunzione di nuovo personale.

Per completezza, si ricorda che l’articolo 57, comma 1, del d.lgs. 165/2001 prevede a carico delle p.a., al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, tra gli altri, gli oneri di:

  • riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
  • adottare propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra donne e uomini sul lavoro;
  • garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla loro presenza nella singola amministrazione, adottando tutte le misure organizzative atte a facilitarne la partecipazione e consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
  • adottare tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-82-16

 


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