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Rimborso spese amministratori: legittima solo se è indicato “l’obbligo giudico” della presenza


Corrispondere agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio senza che sia specificato il motivo che “impone” la partecipazione a determinati incontri o eventi è illegittimo e pertanto determina responsabilità erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 38 depositata il 1° marzo 2017, con la quale sono stati condannati il Sindaco e il Responsabile dell’ente che aveva provveduto alla liquidazione delle indennità chilometriche agli amministratori sulla base di prospetti di presenza, redatti dagli stessi amministratori, i quali avevano indicati i giorni in cui erano stati presenti in sede, senza specificare “l’obbligo giuridico” che aveva reso “necessaria” la presenza.

L’articolo 84 del Tuel, al comma 3, prevede che “agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

La ratio di tale norma è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all’accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti.

Facendo riferimento agli “amministratori”, tale norma ricomprende, nel proprio ambito soggettivo di applicazione, tutti gli organi di governo dell’ente, compresi i consiglieri, il Sindaco e gli assessori (Corte dei conti Toscana, del. n. 191/2014).

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, l’avverbio “effettivamente” vale a precludere qualsiasi forma di rimborso che non sia sorretto da titolo giustificativo.

I magistrati toscani, non ritenendo soddisfatta la predetta esigenza probatoria (vista la incompleta giustificazione dei rimborsi presentata dagli amministratori) hanno condannato il Sindaco e il Responsabile competente in materia di indennità e rimborsi.

A tal proposito, si evidenzia che la corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, del Tuel e, in particolare, sulle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un amministratore residente fuori dal territorio dell’ente è stata fornita dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 38/2016.

Il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo se la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate (come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari).

E’ quindi da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa

È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’articolo 82 del Tuel (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 18/2017).


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