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Lombardia, del. n. 24 – Indennità sindaco, vicesindaco e assessori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione dell’indennità di funzione di vicesindaco e assessore, oltre che del sindaco, in particolare se la stessa debba essere determinata sulla base della misura prevista dalla tabella A del D.M. 119/200, con la riduzione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 febbraio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 35/2016 secondo cui il principio dell’invarianza della spesa degli oneri inerenti allo status di amministratore, conseguenti alla rimodulazione del loro numero prevista dal comma 135 della legge 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale, contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del Tuel (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi).

Non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico, nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 266/2005.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 24 – 17


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