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Autonomie, del. n. 28 – Finanziamento comunitario da restituire: è indebitamento


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 28/2016, pubblicata sul sito il 12 ottobre, hanno chiarito che alla luce del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, in assenza di una norma espressa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea (in specie: fondi POR FESR 2007-2013 e fondi del programma c.d. JESSICA) e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni non possono ritenersi neutre ai fini del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale per la Sicilia con deliberazione n. 89/2016.

La problematica insorge dal fatto che il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale non negativo), come declinato dalle disposizioni della legge di stabilità per il 2016 (attualmente definito dalla legge n. 164/2016 recante: “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”), ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2016, la cessazione di efficacia delle norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno che considerava espressamente le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, irrilevanti ai fini del rispetto del Patto medesimo (ferma restando la non operatività dell’esclusione per la quota di spese connesse ai cofinanziamenti nazionali).

Come evidenziato dai magistrati contabili, con il superamento del Patto sono venute meno anche tutte le esclusioni di voci dalle entrate e dalle spese rilevanti ai fini del previgente calcolo di competenza mista in quanto non espressamente richiamate dalla nuova disciplina.

Per l’anno 2016, ai fini del saldo di competenza previsto dalla disciplina del nuovo vincolo di finanza pubblica, le entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono esclusivamente, per tutti gli enti territoriali, quelle individuate dall’art. 1, commi 20 (contributo compensativo gettito IMU e TASI), 441 (spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali ed indennizzi assicurativi finalizzati a fronteggiare eccezionali eventi sismici per i Comuni individuati ex lege), 683 (contributo finalizzato alla riduzione del debito per le regioni ordinarie), 713 (interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rivenienti dal ricorso al debito), 716 (interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie) e 750 (spese sostenute da Roma capitale per la realizzazione del museo della Shoah) della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015).

Pertanto, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, che devono trovare corretta imputazione contabile nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, da ultimo modificato e integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016), in assenza di una norma espressa, non possono ritenersi neutre ai fini del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica.

Leggi la deliberazione
cc-sez-atonomie-del-n-28-16


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