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Sicilia, del. n. 89 – Finanziamento comunitario soggetto a restituzione: è indebitamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalla nozione di indebitamento gli strumenti di ingegneria finanziaria disciplinati dal Regolamento CE n. 1828/2006.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 89/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno, hanno evidenziato che tali risorse comunitarie non sono erogate a fondo perduto, bensì sono trasferite sotto forma di prestiti, con restituzione del capitale e senza interessi.

Tale operazione costituisce a tutti gli effetti un indebitamento in quanto comporta obblighi restitutori (in tal senso, Campania, del. n. 165/2015).

Pertanto, l’ente dovrà verificarne il livello di sostenibilità al fine di evitare squilibri di bilancio

Inoltre, come evidenziato dai giudici contabili, la manovra finanziaria per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha segnato il superamento del Patto di stabilità per gli enti locali e l’introduzione di un nuovo vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio c.d. “temperato” o saldo di competenza potenziata).

Nel nuovo quadro normativo, ai fini del saldo di competenza previsto dalla nuova disciplina, le entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono esclusivamente quelle di cui ai commi 20 (contributo compensativo gettito IMU e TASI), 441 (spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali ed indennizzi assicurativi finalizzati a fronteggiare eccezionali eventi sismici per i Comuni individuati ex lege), 683 (contributo finalizzato alla riduzione del debito per le regioni ordinarie), 713 (interventi di edilizia scolastica  effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rivenienti dal ricorso al debito), 716 (interventi di bonifica ambientale  conseguenti ad attività minerarie) e 750 (spese sostenute da Roma capitale per la realizzazione del museo della Shoah) dell’articolo 1.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, prendendo spunto dal principio di neutralità delle risorse comunitarie sedimentatosi proprio nell’ambito della legislazione sul Patto di stabilità, e tenuto anche conto del chiaro favor normativo per l’effettuazione degli investimenti comunitari, potrebbe essere fatta salva, in via generale, la sterilizzazione contabile (in entrata e in uscita) delle risorse di provenienza comunitarie (fondi POR FESR SICILIA 2007-2013) o limitata la rilevanza alla sola quota di derivazione non comunitaria.

La questione di massima è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 89 -16


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