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Puglia, del. n. 149 – Tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione a tempo determinato per la sostituzione della sola unità di categoria D3 dell’Ufficio Tecnico, titolare di posizione organizzativa e destinata a cessare dal servizio per pensionamento in data 1/11/2017.

L’ente ha chiesto se sia possibile, alternativamente, concludere un contratto di natura autonoma ai sensi degli articoli 2222 c.c. e 7 del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 149/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno ricordato che le limitazioni per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile stabilite dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1, della legge 296/2006, ferma restando, comunque, la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (Sezione delle Autonomie, del. n. 2/2015).

Con l’emanazione della recente legge 160/2016 di conversione del d.l. 113/2016, è stata inoltre disposta l’esclusione dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel (art. 16, comma 1 quater).

Inoltre, l’articolo 16, comma 1 ter, del d.l. 113/2016 prevede che, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città metropolitane possano riattivare le procedure di mobilità.

Nell’ipotesi in cui l’ente non abbia sostenuto alcuna spesa per lavoro flessibile sia nell’anno 2009 che nel triennio 2007-2009, dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi (Corte dei Conti, Sez. Puglia, del. n. 140/2014; Sez. Toscana, del. n. 29/2012).

Come ribadito dai magistrati contabili, per espresso disposto normativo, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e che, conseguentemente tali contratti sino alla data del 31 dicembre 2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissati nel su richiamato articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 37/2015).

Relativamente all’ultimo quesito proposto, in merito alla obbligatorietà e possibilità di procedere nel corso dell’anno ad una variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale con conseguente variazione del bilancio 2016-2018 ed aggiornamento del DUP 2016-2018, i magistrati contabili hanno osservato che l’attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un precipuo obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell’articolo 91 del Tuel.

I principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall’articolo 39 della legge 449/1197 e richiamati dall’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 e dall’articolo 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati alla luce della novella normativa in materia di armonizzazione contabile introdotta dal d.lgs. 118/2011 che impone agli enti locali l’elaborazione del documento unico di programmazione (DUP).

Come evidenziato dai magistrati contabili è possibile procedere all’aggiornamento del DUP, in conseguenza di eventuali nuove attività o esigenze finanziarie sorte in corso di esercizio.

In tal caso, nel rispetto della normativa vigente, il ricorso alla nota di aggiornamento deve essere presentata al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell’esercizio in corso.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-puglia-del-n-149-16


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