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Autonomie, deliberazione n. 2 – Lavoro flessibile: vincolante il tetto di spesa del 2009


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 2/2015, pubblicata sul sito il 10 febbraio, hanno sostenuto, come prevedibile (purtroppo) un’interpretazione restrittiva in merito a quanto disciplinato dal comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010.

La sezione Autonomie hanno sostenuto che gli enti locali che hanno rispettato i limiti di spesa ai sensi del comma 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006, per le assunzioni flessibili sono in ogni caso tenuti a rispettare il tetto di spesa del 2009.

Alla sezione delle Autonomie si era rivolta la sezione regionale della Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione 66/2014 in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, stante il contrasto interpretativo emerso tra alcune sezioni regionali.

In particolare, a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione del d.l. 90/2014, la sezione regionale della Corte dei Conti Puglia (del. 174/2014) e quella della Campania (del. 232/2014) hanno ritenuto ancora sussistente il limite della spesa sostenuta nel 2009 anche nei confronti degli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale, mentre la sezione regionale della Lombardia (del 264/2014 e del. 327/2014) ha sostenuto un’interpretazione secondo cui gli enti locali in regola con i limiti di spesa del personale, per il lavoro flessibile non hanno più l’obbligo di rispettare il tetto di spesa del 2009.

La sezione autonomie ha precisato che l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, dopo avere affermato che tutte le limitazioni ivi previste non si applicano ai c.d. “enti virtuosi”, “sottolinea che “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Secondo i magistrati contabili, l’avverbio “comunque” introdurrebbe una proposizione avversativa rispetto al vincolo contenuto nel precedente inciso “per cui va inteso come espressione tendente necessariamente a correggere quella che precede”.

Secondo la sezione delle autonomie, “sarebbe incongruo, in un periodo in cui il Paese è fortemente impegnato sul fronte del risanamento della finanza pubblica, favorire l’incremento incontrollato della sola spesa di personale per lavoro flessibile, nel contesto dell’obbligo generale di ridurre le altre voci di bilancio afferenti alla spesa complessiva di personale”.

Peccato che il settimo periodo del comma 28, inserito dal d.l. 90/2014, stabilisca che agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della legge 296/2006, “non si applicano le limitazioni previste dal presente comma”, che non sono rappresentati solo dal limite del 50% della spesa del 2009, ma anche dal tetto di spesa 2009.

Infine, non appare condivisibile neppure l’affermazione che solo mantenendo il tetto di spesa 2009 per il lavoro flessibile si garantirebbe il controllo della spesa del personale.

Si dimentica infatti che i vincoli di spesa di personale permangono comunque (ex commi 557 e 562), mentre quello che avrebbe garantito un’interpretazione più attinente al dato testuale della norma sarebbe stato esclusivamente il riconoscimento in capo agli enti “virtuosi” di un’adeguata autonomia organizzativa e gestionale su come attuare i vincoli di spesa, decidendo con quali forme contrattuali assumere e quindi su come gestire le risorse umane a disposizione.

 


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