Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rendicontare, tra le spese di rappresentanza dell’ente, le spese di un organismo rappresentativo dei giovani studenti residenti nel territorio dell’Ente.
I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 47/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno evidenziato che rientra nell’esclusiva competenza dell’ente la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, con i conseguenti effetti che scaturiscono ai fini dell’assoggettamento alla disciplina normativa di cui all’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010.
Tale tipologia di spesa, secondo i magistrati contabili, può essere inquadrata tra le spese di rappresentanza, in quanto effettivamente rivolta a promuovere una migliore immagine dell’Ente pubblico all’esterno (Corte dei conti Emilia, del. n. 59/2015).
Qualora l’ente ritenga di includere tra le spese di rappresentanza del proprio bilancio un fondo destinato a supportare l’attività di un organismo costituito per consentire di esprimere meglio le istanze ed i bisogni di una particolare categoria di cittadini residenti al suo interno (nel caso prospettato: i ragazzi, a partire dagli iscritti alla scuola primaria e fino al compimento della maggiore età), ne dovrà tenere conto ai fini del rispetto dei limiti globalmente posti dal legislatore.
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cc-sez-controllo-friuli-venezia-giulia-del-n-47-16