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Calabria, del. n. 52 – Irregolarità relativa al riaccertamento straordinario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in sede di autotutela, a seguito del riscontro di gravi irregolarità contabili contenute nel riaccertamento già effettuato.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 52/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno osservato che l’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 118/2011 dispone che il riaccertamento straordinario dei residui sia oggetto di un unico atto deliberativo e il principio contabile 9.3  dispone che “al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni”.

Al riguardo, la Sezione Autonomie ha ribadito che “l’operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile” (Sez. Autonomie n. 4/2015).

Le eventuali rettifiche potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

Da ultimo si osserva, peraltro, che le deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Liguria menzionate nella richiesta di parere (delibere n. 2 e 8 del 2016) hanno accertato la grave irregolarità relativa al riaccertamento straordinario conseguente alla non corretta imputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza, senza incidere sull’ammontare del disavanzo come in precedenza accertato.

Si segnala che indicazioni concettuali ed operative per la migliore gestione finanziaria e contabile dell’ente alla luce della definitiva attuazione del percorso di introduzione dell’armonizzazione contabile saranno fornite nel seminario di studi “Armonizzazione, programmazione e controllo” in programma a Firenze il 7 ottobre 2016.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-calabria-del-n-52-16


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