Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 64 – Facoltà assunzionale riferibile ai resti non ancora utilizzati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad una assunzione nell’anno 2016 utilizzando i resti assunzionali del triennio precedente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 64/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno ricordato che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 228 della legge 208/2015) ha introdotto una forte limitazione alla possibilità di turn-over ridefinendo la capacità assunzionale degli enti locali per gli anni 2016, 2017 e 2018 nella misura del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.

Resta tuttavia salva la possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, secondo la disciplina contenuta nell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, nel testo modificato dall’articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015 (in tal senso, Corte dei conti, sez. Molise, del. 63/2016).

Pertanto, nell’anno 2016 sono utilizzabili i “resti” del precedente triennio (2013-2015), secondo l’accezione dinamica adottata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/2015.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-umbria-del-n-64-16


Richiedi informazioni