Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: necessaria la sottoscrizione autografa, pena l’esclusione


La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta esclusivamente con firma autografa in calce ovvero in chiusura del documento.

L’apposizione di una firma prestampata o fotocopiata comporta l’esclusione dalla procedura di gara.

Tale irregolarità, infatti, non può essere sanata con il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 del d.lgs. 50/2016.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1364 del 16 settembre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la propria esclusione dalla procedura pubblica indetta dall’ente per l’affidamento, in concessione, della gestione dell’impianto sportivo comunale.

Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato provvedimento di estromissione dalla gara era costituita dal fatto che l’istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti erano state firmate dal legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità sanabile nel corso del procedimento.

La sottoscrizione del documento, infatti, consente non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà, con piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.

In particolare, la firma prestampata o fotocopiata non è assimilabile alla sottoscrizione autografa, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui (in tal senso, Tar Campania, sentenza n. 2189/2013).

A tal fine non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata.

Trattandosi di irregolarità che non consente l’individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al documento, non è possibile ammetterne la “regolarizzazione” attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

 


Richiedi informazioni