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Lombardia, del. n. 162 – Distinzione tra contratti d’opera e contratti di appalto di servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla distinzione tra contratti d’opera e contratti di appalti di servizi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 162/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno evidenziato che il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50/2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. 163/2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d’opera o di opera intellettuale.

Spetta all’ente valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi da affidare in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto di servizi.

In base al codice civile, il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore nel secondo (in tal senso, Corte dei Conti Lombardia, del. n. 178/2014).

Le due fattispecie si diversificano, dunque, in relazione all’organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell’opera.

Come evidenziato dai magistrati contabili “la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell’appalto di servizi”.

Relativamente ai limiti finanziari da rispettare per gli “incarichi di consulenza e studio”, l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 stabilisce che dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Tuttavia, ove vi sia capienza di bilancio, gli enti conservano la facoltà anche di mantenere inalterata (o di incrementare) la spesa per consulenze, purché riducano, per percentuali superiori, le altre voci contemplate nell’articolo 6 del d.l. 78/2010 (missioni, formazione, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; etc.).

A tale vincolo si aggiunge l’ulteriore limite finanziario introdotto dall’articolo 14, comma 1, del d.l. 66/2014 in base al quale, a decorrere dal 2014, le spese per consulenze devono comunque essere contenute, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, nella percentuale del 4,2% di quelle per il personale (ovvero nella percentuale dell’1,4% per le amministrazioni con spesa superiore a 5 milioni di euro).

Nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto, nel corso del 2009, alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, il limite da osservare per conferire un incarico di consulenza o di studio è quello della “spesa strettamente necessaria”.

Tale interpretazione, tuttavia, è applicabile solo nel caso di mancanza di spesa nell’anno base di riferimento e non è estendibile al diverso caso in cui l’ente abbia effettuato una spesa, anche se minima.

Come ribadito dai magistrati contabili, dal computo delle spese per consulenza (come dalle altre elencate dall’articolo 6 del d.l. 78/2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), devono essere escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati.

In tal caso, la norma limitativa di spesa non trova applicazione.

L’eventuale contributo finanziario di un qualunque terzo (concretante un atto di liberalità) deve essere accertato e incassato dal Comune beneficiario e, successivamente, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del professionista incaricato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 162 -16


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