Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta qualificazione di un incarico in termini di appalto di servizi.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 178/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno evidenziato che “il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo”.
Le due fattispecie si diversificano, dunque, in relazione all’organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell’opera.
Nell’appalto di servizi, l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore.
Al contrario, qualora assuma rilevanza l’elemento personalistico della prestazione intellettuale, l’incarico rientra necessariamente nella categoria degli studi, consulenze e delle collaborazioni autonome.