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Autonomie, del. n. 18 – Rup: incentivo anche nel caso di progettazione affidata all’esterno


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 18/2016, pubblicata sul sito il 13 maggio, hanno chiarito che l’attività del RUP è incentivabile a prescindere dallo svolgimento o meno all’interno dell’ente dell’intera attività di progettazione.

Allo stesso modo, sono incentivabili i collaboratori di cui al comma 7-ter del d.lgs. 163/2006, da identificarsi nelle professionalità – di norma tecniche – individuate in sede di costituzione dell’apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei termini preventivati.

Le questioni di massima in merito all’interpretazione dell’articolo 93, commi 7-ter e seguenti del d.lgs. 163/2006, come introdotti dagli articoli 13 e 13-bis, del d.l. 90/2014, erano state rimesse alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale per l’Abruzzo con deliberazione n. 358/2015 e per il Veneto con deliberazione n. 123/2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la norma affida agli enti la disciplina attuativa interna.

Le amministrazioni sono, dunque, tenute a prevedere nei propri regolamenti, in modo analitico, una gradazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile, sulla base dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, e, in ogni caso, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano state affidate a professionisti esterni, una partecipazione delle altre figure professionali interne percentualmente contenuta, che non svilisca la finalità di contenimento della spesa perseguita dalle disposizioni in commento.

Analogo adempimento (previa definizione dei nuovi criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa), si renderà necessario anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 50/2016.

La nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente articolo 93, comma 7 ter ed introduce, all’art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”.

Disposizione, quest’ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l’efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell’opera.

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell’articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 18-16


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