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Molise, del. n. 32 – Oneri contributivi amministratore locale lavoratore autonomo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla corresponsione degli oneri contributivi all’amministratore locale non dipendente (lavoratore autonomo) che, sulla base di quanto da lui dichiarato in un momento successivo alla conclusione del primo mandato amministrativo e precisamente nella fase conclusiva del secondo mandato, abbia sospeso l’attività lavorativa in costanza di espletamento dello stesso.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 32/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno ribadito che l’ente locale è tenuto, in applicazione dell’articolo 86, comma 2 del Tuel, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore del lavoratore autonomo che ricopre il ruolo di amministratore locale unicamente nell’ipotesi in cui questo, avendo sospeso l’esercizio della propria attività privatistica, espleti la funzione pubblica in via del tutto esclusiva.

Mentre per gli amministratori lavoratori dipendenti il rispetto di tale condizione risulta assicurato con il ricorso all’istituto dell’aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato elettorale, per gli amministratori lavoratori autonomi, tale regime di esclusività dovrà risultare da una espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività), da rendere sia all’ente che al competente istituto di previdenza (Corte dei conti Toscana, del. n. 262/2014).

Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia pervenuta al Comune successivamente all’inizio dell’espletamento del mandato, ciò che conta, e che l’ente è tenuto ad accertare, è che l’amministratore abbia comunicato al competente istituto di previdenza ed assistenza l’astensione per il futuro dall’esercizio dell’attività lavorativa (che deve necessariamente avere carattere preventivo).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 32-16

 


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