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Toscana, deliberazione n. 262 – Amministratori lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità di effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori che non sono lavoratori dipendenti.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 262/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito il consolidato orientamento magistrale secondo cui l’ente può farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori lavoratori autonomi solo nel caso di rinuncia espressa all’esercizio della libera professione.

Tale regime di esclusività dovrà risultare da una espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività), da rendere sia all’ente che al competente istituto di previdenza.

 

 


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