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Friuli, del. n. 2 – Trattamento economico segretario comunale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al trattamento economico da corrispondere al Segretario comunale che ricopre il suo ruolo in più comuni associati in virtù di apposita convenzione.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 2/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno evidenziato che l’art. 10 del d.p.r. 465/1997, nel rimettere alle convenzioni per l’ufficio di segreteria la disciplina delle modalità di espletamento del servizio, nonché di riparto degli oneri economici, fa rinvio alle norme del contratto collettivo di lavoro per quel che riguarda l’entità della retribuzione aggiuntiva da corrispondere al segretario comunale che rivesta la titolarità di più segreterie associate.

Tale impianto regolamentare è stato confermato dall’articolo 98, comma 3, del Tuel nel quale viene ribadita la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale (comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ora soppressa).

La tematica del trattamento economico spettante ai segretari comunali, nel silenzio della normativa primaria, sia statale che regionale, è stato oggetto di una serie di interventi operati da più Enti centrali, ciascuno nell’ambito della propria sfera di competenza e secondo le questioni che di volta in volta venivano sottoposte al loro esame, anche a seguito dell’introduzione di norme di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, sono intervenuti sull’argomento delle retribuzioni spettanti ai segretari comunali sia il Ministero dell’Interno che, tramite il suo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, svolge la propria funzione di indirizzo e coordinamento connessa alla gestione dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali (conseguenza questa della soppressione dell’AGES – Agenzia Autonoma Per La Gestione Dell’Albo Dei Segretari Comunali E Provinciali), sia il MEF che, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, svolge compiti di coordinamento e di monitoraggio dei costi delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli del lavoro pubblico.

Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Interno n. 3636 del 9 giugno 2014, evidenziando la cessazione del divieto di reformatio in pejus, ha espressamente ritenuto “caducata ex lege” la precedente deliberazione n. 275/2001 dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali che disciplinava il trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella d’iscrizione.

In conseguenza di ciò i segretari comunali possono/devono quindi ricevere un trattamento economico commisurato all’ente in cui prestano la loro attività, senza poter rivendicare trattamenti economici conseguenti alla loro eventuale appartenenza a fasce economiche superiori.

In tal senso anche le successive circolari del Ministero dell’Interno n. 485-E del 24.03.2015 e n. 3782-E del 18.06.2015.

Pertanto, nel caso di segreterie comunali associate in virtù di convenzioni, la retribuzione spettante al segretario comunale deve essere determinata considerando soltanto la fascia demografica di appartenenza del comune cosiddetto capofila, con la maggiorazione eventualmente prevista nei contratti collettivi per le sedi aggiuntive, non rilevando ai fini retributivi l’eventuale sommatoria delle popolazioni residenti negli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio (in tal senso anche il Mef con la circolare n. 76063/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli del. n. 2-16

 


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