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Campania, del. n. 11 – Gestione associata: possibile mediante la costituzione di un consorzio?


Un sindaco ha chiesto se al Consorzio istituito ai sensi dell’art. 31 del Tuel per la gestione associata dei servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, si applichi, per analogia con le società partecipate degli enti locali e degli enti strumentali, la norma dell’articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012, che prevede un numero di componenti dei consigli di amministrazione compreso tra 3 e un massimo di 5.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 11/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 febbraio, hanno evidenziato che i consorzi ancora ammessi dall’ordinamento statale e regionale sono solo quelli per l’esercizio associato di servizi e bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1, della legge 959/1953.

In particolare il legislatore ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni e obbligato i comuni di piccole dimensioni all’esercizio associato delle attività fondamentali (tra cui rientra anche la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”) solo attraverso unioni o convenzioni (la forma del “consorzio” di cui all’art. 31 del Tuel, pertanto, non è menzionata tra le possibilità di gestione associata delle funzioni fondamentali).

L’articolo 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009 (finanziaria 2010) dispone la soppressione del consorzio “con assunzione [da parte dei comuni] delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”.

In tale contesto il legislatore regionale, con legge 15/2012, condividendo la previsione statale relativa alla soppressione dei consorzi di funzioni (legge finanziaria 2010, articolo 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009), vi ha espressamente ricompreso i consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel per la gestione dei servizi sociali legge 328/2000.

Pertanto i magistrati contabili, anche alla luce della legislazione regionale, hanno ribadito il proprio precedente orientamento, ovvero l’illegittimità della costituzione di un consorzio per la gestione associata dei servizi sociali.

Fatte queste premesse, i magistrati contabili hanno evidenziato che la norma di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012 non richiama i consorzi.

Pertanto, in osservanza del criterio interpretativo secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, la norma non dovrebbe applicarsi ai consorzi ancora ammessi dall’ordinamento statale e regionale (consorzi per l’esercizio associato di servizi e bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959).

Tuttavia, “in osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per ragioni di snellezza operativa, sarebbe comunque auspicabile la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, in linea con la generale tendenza del legislatore al contenimento di organi collegiali pletorici”.

Inoltre, ai consorzi di applica anche l’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010 secondo cui agli amministratori “non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti” (in tal senso Autonomie, del. n. 4/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 11-16

 


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