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Veneto, del. n. 86 – Divieto acquisto veicoli e relative deroghe


Un sindaco ha chiesto se il divieto di acquisto di autovetture sia assoluto ovvero sia consentita una deroga per i servizi sociali e la polizia locale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 86/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno ricordato che il legislatore, con la legge di stabilità 2016, ha confermato fino al 31 dicembre 2016 le vigenti disposizioni in materia di contenimento del tetto complessivo della spesa in materia di autovetture di servizio (in particolare, art. 6, comma14, D.l.78/2010 e art. 5, comma2, D.l.95/12), nonché il divieto per tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143, articolo 1 della legge 228/2012).

Tale divieto, tuttavia, ai sensi del comma 144 dell’articolo 1 della legge 228/2012 non si configura come assoluto, avendo previsto il legislatore che “le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero”.

Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, sia recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali (Sez. Piemonte, del. n. 106/2015; Sez. Umbria, del. n. 194/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 86-16

 


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