Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Personale

Comma 219 – Blocco assunzioni dirigenti PA

La disposizione in commento si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, nonché agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma  4, del d.lgs. 165/2001, che hanno rideterminato i posti dirigenziali in dotazione organica ai sensi dell’articolo 2, del d.l. 95/2012.

Tale disposizione si rivolge infatti formalmente agli enti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (tra cui vi sono anche gli enti locali), ma richiama i posti dirigenziali di prima e seconda fascia (…) come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (che si riferisce alle amministrazioni sopra citate), Relativamente a tali enti è previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della legge 124/2015 sulla riforma della dirigenza pubblica e del processo di ricollocamento del personale soprannumerario delle province (commi 422-425 della legge 190/2014), i posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni vacanti alla data del 15 ottobre 2015 sono resi indisponibili, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Eventuali incarichi conferiti sulle posizioni dirigenziali di cui sopra dopo la predetta data, cessano di diritto il 1° gennaio 2016, con risoluzione dei relativi contratti.

La disposizione consente di procedere nei casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo il 1° gennaio 2016, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito al 31 dicembre 2015, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna delle amministrazioni sopra citate possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti al netto di quelli resi indisponibili ai sensi di quanto prescritto dalla norma.

Comma 221 – Ricognizione dotazioni organiche dirigenziali regioni e enti locali

Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, la disposizione stabilisce il superamento del vincolo di esclusività per i dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale, e dell’obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), laddove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con tale misura.

Comma 226 – Vincoli finanziari e fondi incentivanti

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.l. 16/2014, le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

La disposizione in commento ha introdotto la possibilità di compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del successivo comma 228.

Comma 227 – Turn over P.A. centrali e enti di ricerca

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, nonché agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma  4, del d.lgs. 165/2001 amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, nel triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.

Al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, è consentito agli istituti e agli enti di Ricerca di continuare ad avvalersi dei Co.co.co. in servizio al 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione di contratti a tempo determinato nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Per il personale delle qualifiche dirigenziali relativamente ai posti resisi vacanti, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali.

Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale non contrattualizzato delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3 del d.lgs 165/2001.

Comma 228 – Turn over enti locali

Regioni ed Enti locali, nel triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Tale previsione introduce una pesantissima limitazione alla possibilità di turn-over rispetto alle previsioni indicate dal d.l. 90/2014.

Tale limitazione non si applica:

–      al personale assunto attraverso le procedure di mobilità disciplinate dall’art. 1, commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province.

In tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente

–      per l’anno 2016, agli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, per i quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 5-quater del d.l. 90/2014, per i quali è prevista la possibilità di turn over pari al 100% della spesa del personale cessato.

Rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014. Si evidenzia, tuttavia, che le quote di turn-over a tal fine disponibili, relativamente al triennio 2013-2015, sono da considerare solo quelle relative all’anno 2013, ricadendo nell’ambito di applicazione del comma 424 della legge 190/2014 (ricollocamento del personale soprannumerario delle province), le facoltà assunzionali liberate dai cessati negli anni successivi.

In merito alle assunzioni dirigenziali negli enti locali, si ritiene utile evidenziare che il comma 219 si applica alle amministrazioni centrali, come sopra evidenziato, non agli enti locali per i quali, peraltro, non trova applicazione la suddivisione dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia.

Le disposizioni che vincolano gli enti locali sono quelle previste ai commi 221 e 228 (cui si rinvia), che nulla prevedono in merito alla capacità assunzionale per la copertura dei posti dirigenziali a tempo indeterminato.

Tuttavia, considerato che:

–          è previsto il turn over solo per il personale non dirigenziale;

–          nel comma 227 (che non si applica agli enti locali, ma che ha la stessa previsione di turn over per il personale non dirigenziale) è previsto che “per il personale delle qualifiche dirigenziali (…) è assicurato nel 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali”,

sembrerebbe che tale possibilità non fosse ammessa per gli enti locali, altrimenti il legislatore l’avrebbe prevista come ha fatto nel citato comma 227.

Altra questione le assunzioni a tempo determinato, sempre dirigenziali, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, nel limite del 30% dei posti previsti in dotazione organica, che sono escluse da tali limiti, non influendo sulle quote del turn over che riguardano soltanto le assunzioni a tempo indeterminato.

Sulle assunzioni dirigenziali a t.d. non ci sono impedimenti nella legge di stabilità 2016, devono solo essere rispettati i limiti della spesa di personale, anche a tempo determinato.

Comma 229 – Unioni di Comuni e fusioni

Per i Comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dal 2011 e per le Unioni di Comuni, la disposizione ha previsto che possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, secondo la disciplina del comma 562 della legga 296/2006.

Comma 234 – Cessazione ricollocamento soprannumero

Il vincolo alle assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, previsto dall’articolo 1, comma 424 della legge di stabilità 2015, finalizzato a destinare le relative capacità assunzionali all’assorbimento del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane, ha determinato un sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato subordinato alla necessità di ricollocamento di tale personale.

La disposizione in commento ha previsto il superamento del blocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale.

In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento che sarà reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov”.

Comma 235 – Compensi CdA partecipate

La disposizione in commento ha eliminato la possibilità di riassegnare al fondo incentivante dei dipendenti degli enti locali, la quota non erogata ai dipendenti nominati nei CdA degli organismi partecipati, come previsto dall’articolo 4, comma 4 del d.l. 95/2012.

Tali compensi devono essere riversati, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione, all’amministrazione di appartenenza e rappresentano economie di bilancio.

Pertanto, le società dovranno continuare a riversare all’ente locale socio i compensi di competenza dei membri del Cda, dipendenti dello stesso socio.


Richiedi informazioni