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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Gare e contratti pubblici

Comma 494 – Rafforzamento del ricorso alle convenzioni Consip

E’ stato riformulato l’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 nella parte in cui prevede la deroga dell’obbligo per tutte le p.a. e per le società inserite nel conto consolidato (come individuate nell’elenco Istat), di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip  e dalle centrali di committenza regionali per un definito elenco di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).

In particolare, sono stati previsti ulteriori vincoli alla possibilità di procedere ad acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o mediante procedure ad evidenza pubblica) nelle indicate categorie merceologiche: è infatti richiesto il conseguimento di prezzi inferiori rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (almeno il 10% per la telefonia fissa e mobile e il 3% per le altre categorie merceologiche).

Tali contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità di adeguamento per il contraente, in caso di successiva disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio.

Tale vantaggio economico deve, però, corrispondere al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

La norma, inoltre, prevede che tali contratti siano trasmessi all’Anac.

Si evidenzia, tuttavia, che la cosiddetta “outside option” prevista dalla norma, ovvero la possibilità per le p.a. di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip grazie al rilancio competitivo mediante procedure autonome, non risulta applicabile per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.

Comma 495 – Estensione obblighi acquisti agli enti previdenziali

Tale norma estende agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e alle agenzie fiscali di cui al d.lgs. 300/1999 (agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del demanio), l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip, nonché, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, l’obbligo di ricorso al Mepa (obblighi previsti, rispettivamente, dai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge 296/2006).

Commi 496/497 – Potenziamento ricorso a convenzioni Consip

Viene ampliata la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro (prima prevista per le sole amministrazioni aggiudicatrici) estendendo tale possibilità a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’articolo 3, comma 33, del d.lgs. 163/2006).

Comma 498 – Parametri prezzo-qualità anche per le società partecipate

Viene esteso l’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati).

La norma fa riferimento agli organismi di diritto pubblico così come definiti dal comma 26 dell’art. 3 del Codice appalti secondo cui l’organismo di diritto pubblico “è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

–          istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

–          dotato di personalità giuridica;

–          la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”

Comma 499 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Tale norma estende agli enti locali, di cui all’art. 2 del Tuel, l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip o altro soggetto aggregatore per le categorie di beni e di servizi al di sopra di determinate soglie fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Viene inoltre precisato che l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori (diversi da Consip e dalla centrale di committenza regionale) coincide con la regione di riferimento.

Comma 501 – Acquisti autonomi fino ad € 40.000 anche per i comuni con meno di 10.000 abitanti

Tale norma estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico.

Commi 502/503 – Niente obbligo di ricorso al Mepa per acquisti inferiori a 1.000 euro

Tale norma esclude i micro-acquisti (pari a 1.000 euro) dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche.

Tale esenzione è stata estesa anche gli enti del servizio sanitario nazionale, mediante la modifica dell’art. 15, comma 13, lett. d) del 95/2012.

Comma 504 – Attività di manutenzione

Viene prevista la possibilità di utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip anche con riferimento alle attività di manutenzione.

La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all’art. 12, commi da 2 a 10 del d.l. 98/2011 che attribuiscono all’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni di cui all’art. 1, coma 2, del d.lgs. 165/2001, ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette amministrazioni.

Comma 505 – Obbligo programmazione biennale acquisti beni e servizi

E’ stato introdotto, per tutte le pubbliche amministrazioni, l’obbligo (prima mera facoltà) di approvare un programma biennale (da aggiornare annualmente) per gli acquisti di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di 1 milione di euro.

Il programma biennale, da approvarsi ogni anno entro il mese di ottobre, deve indicare le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L’aggiornamento annuale deve indicare le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.

Entrambi i documenti, unitamente a tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti (fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi) devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul sito dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

La violazione di tali obblighi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

La norma, tuttavia, fa salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

I dati di programmazione devono, inoltre, essere trasmessi al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.


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