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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Commi 507/509 – Prezzi standard

Viene previsto un sistema per la definizione delle “caratteristiche essenziali” dei beni e servizi presenti nelle convenzioni Consip.

Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adesione alle convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in convenzione.

La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso difficoltà applicative nella verifica del rispetto di adesione e/o del rispetto del bencmark.

A tal proposito, la norma prevede che il Mef, con proprio decreto, sentita l’Anac, definisca le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip.

Dopo l’attivazione delle convenzioni, saranno pubblicati sul sito del MEF e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che dovranno essere utilizzati dalle amministrazioni per la verifica della corrispondenza rispetto alle proprie esigenze.

Spetterà all’Anac, in assenza di convenzioni e in mancanza di prezzi di riferimento, individuare, con proprio provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei relativi prezzi.

I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima.

Comma 510 – Necessaria l’autorizzazione per gli acquisti fuori convenzione

La norma prevede che al fine di procedere ad acquisti autonomi (nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione sia ritenuto non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali) è necessaria un’apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti.

A tal proposito si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. 39/2013 definisce gli “incarichi amministrativi di vertice”, gli  incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario   generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche  amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in  via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Comma 511 – Rinegoziazione prezzi nei contratti ad esecuzione periodica stipulati da soggetto aggregatore

Tale norma, applicabile anche ai contratti in corso, disciplina il riequilibrio dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore.

In particolare, nel caso in cui si verifichi una variazione nel valore dei beni, tale da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere la rinegoziazione dei termini contrattuali o del prezzo.

In caso di raggiungimento dell’accordo, l’amministrazione (soggetto contraente) può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile.

In mancanza di accordo, le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, salva la remunerazione dei servizi effettivamente svolti.

fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

Commi 512 e 520 – Acquisti beni e servizi informatici solo tramite Consip

Tale norma prevede l’obbligo per tutte le p.a. e per le società inserite nel conto consolidato (come individuate nell’elenco Istat) di acquistare beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

A tal proposito, le Regioni sono autorizzate ad assumere il personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

La norma prevede che Consip o il soggetto aggregatore interessato acquisiscano il parere dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato (come individuate nell’elenco Istat) potranno procedere autonomamente.

In tal caso viene replicato lo schema autorizzatorio in capo all’organo di vertice amministrativo.

La decisione di acquisto in autonomia per i beni e servizi informatici deve poi essere comunicata all’Anac e all’Agid.

Tale sistema è volto a garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica.


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