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Piemonte, del. n. 7 – Gratuità amministrazione dei Consorzi di servizi (economici o meno)


Un sindaco ha chiesto se l’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010, che prevede la gratuità degli incarichi degli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque “di forme associative di enti locali”, si applichi ad un consorzio esercente attività di rilevanza economica (gestione d’ambito del servizio di raccolta rifiuti).

L’ente ha evidenziato che “ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” non si applicano, per espressa previsione dell’articolo 2, comma 2, del Tuel, le norme del Tuel.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 7/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 4/2014 secondo cui rientrano nel campo di applicazione della norma anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali (senza distinguere tra le diverse tipologie di consorzi).

La gratuità dell’amministrazione dei consorzi di servizi, pertanto, siano essi economici o meno, costituisce una precisa scelta del legislatore da cui non vi è possibilità di discostarsi, restando irrilevante la circostanza che tali consorzi siano forme di gestione obbligatoria di servizi imprenditoriali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 7-16

 


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