Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: legittima la previsione di due commissioni con compiti differenti


E’ legittimo prevedere, nel disciplinare di gara, che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, una c.d. “aggiudicatrice” con i compiti tipici del seggio di gara, ed un’altra c.d. “giudicatrice” per la valutazioni delle offerte tecniche.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 75 del 20 gennaio 2016.

Nel caso di specie una società aveva contestato la violazione del principio di unicità della commissione poiché mentre l’offerta tecnica era stata valutata dalla commissione di gara ex art. 84 d.lgs. 163/2006, quella economica era stata esaminata dal seggio di gara.

Era stato inoltre contestato il fatto che il seggio di gara risultava composto da un numero pari (4) di componenti, in violazione del generale principio secondo cui tutti gli organi collegiali amministrativi devono essere composti da un numero dispari di componenti.

I giudici amministrativi hanno respinto entrambe le censure ribadendo che solo le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche devono essere espletate da un’apposita commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti (Consiglio di Stato, sent. n. 749/2014, n. 3361/2014 e n. 4190/2015).

Al contrario, le attività meramente istruttorie, prive di contenuto valutativo e decisionale, quali l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, oltre che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la lettura dei relativi ribassi, possono essere svolte dal seggio di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP) che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Codice, “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti” e, ai sensi del comma 3, lettera c) “cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure” (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, sentenza 3228/2013; Tar Sardegna, sez. I, sentenza 196/2014).

E’ da escludersi, quindi, che la composizione del seggio di gara debba strutturarsi secondo il principio maggioritario.

 


Richiedi informazioni