Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: le competenze del seggio di gara e della commissione giudicatrice


Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittimo ricorrere a due commissioni, una con il compito di seggio di gara ed un’altra di valutazione tecnica delle offerte.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di stato, sez. III, con la sentenza n. 4190 dell’8 settembre 2015.

Dall’art. 84 del d.lgs. 163/2006 si ricava il principio dell’unicità della commissione di gara in ordine alla generale attività valutativa degli elementi tecnici delle singole offerte, con conseguente attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente previsti nella lex specialis.

Al contrario, la fase preliminare in cui si svolge l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, in quanto caratterizzata da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità, può essere svolta anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento).

Ne consegue che la stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia affidato a due commissioni differenti, una tecnica c.d. “giudicatrice” ed una giuridico-amministrativa c.d. “aggiudicatrice” (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 749/2014).

In tal caso le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche e dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, possono essere svolte, in seduta pubblica, dal seggio di gara.

Solo la sottofase di valutazione delle offerte tecniche deve essere svolta necessariamente da un’apposita commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti e dell’art. 283, comma 2, del d.p.r. 207/2010, solo dopo lo scadere del termine ultimo di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. V, sent. 5446/2014; Tar Sardegna, sez. I, sent. 196/2014).

 


Richiedi informazioni