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Danno erariale per il privato che utilizza impropriamente il contributo pubblico


Il privato che utilizza il contributo o il finanziamento pubblico (anche di provenienza comunitaria) per finalità diverse dal programma voluto e perseguito dall’ente pubblico risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. Unite civili, con la sentenza n. 1515 del 27 gennaio 2016.

Nel caso di specie la Corte dei Conti, sez. appello, con sentenza n. 281/2013, nel confermare la sentenza di primo grado della sez. giurisdizionale per il Veneto, aveva condannato per danno erariale una società che aveva percepito un contributo comunitario per la zootecnia sulla base di dichiarazioni non veritiere del proprietario dell’allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti normativamente richiesti.

I giudici di legittimità hanno ribadito che tra la p.a. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio.

Ciò in quanto nel caso di contributo di scopo, inteso quale sovvenzione o finanziamento erogato per la realizzazione di finalità di pubblico interesse, il soggetto privato che si inserisce, con la propria domanda, nel procedimento amministrativo relativo all’erogazione di pubbliche sovvenzioni diviene partecipe delle finalità pubbliche che ne costituiscono la causa, ossia la funzione, e parte di un rapporto di servizio con l’amministrazione concedente.

Pertanto, ove il privato incida negativamente sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, disponendo della somma percepita in modo diverso da quello programmato, l’erogazione delle somme deve ritenersi indebita.

In questi casi il soggetto, anche se privato, realizza un danno per l’ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti.

In tal senso, Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sentenza n, 259/2015.

Leggi la sentenza
Corte di Cassazione sez. riunite sent. n. 1515-2016

 


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