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Giur. Puglia, sent. n. 259 – Responsabile il privato che ha utilizzato male fondi pubblici


Risponde di danno erariale il soggetto privato che, una volta ottenuta l’erogazione di fondi pubblici, utilizzi le risorse per finalità diverse dal programma voluto e finanziato dall’ente pubblico erogatore.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 259 del 30 aprile 2015.

Come evidenziato dai magistrati contabili il discrimine tra la giurisdizione contabile e quella del giudice ordinario va ravvisata nella natura del contributo erogato al privato (contributo di scopo o a carattere esclusivamente solidaristico).

Nel caso dell’erogazione di contributi di natura sociale o solidaristica, che assolvono alla mera finalità di sostenere economicamente determinate categorie di soggetti particolarmente svantaggiati, non si instaura alcun rapporto di servizio tra il beneficiario del finanziamento e la p.a erogante, con conseguente esclusione della giurisdizione contabile.

Al contrario, nel caso di contributo di scopo, inteso quale sovvenzione o finanziamento erogato per la realizzazione di finalità di pubblico interesse, il soggetto privato che si inserisce, con la propria domanda, nel procedimento amministrativo relativo all’erogazione di pubbliche sovvenzioni diviene partecipe delle finalità pubbliche che, sottese al procedimento stesso, ne costituiscono la causa, ossia la funzione, e parte di un rapporto “latu sensu” di servizio con l’Amministrazione concedente.

In tali ipotesi il soggetto estraneo all’amministrazione partecipa, seppur indirettamente, alla realizzazione di un programma voluto e finanziato dall’ente pubblico, ponendosi, rispetto a quest’ultimo, in una posizione assimilabile ad un vero e proprio rapporto di servizio, assumendo di conseguenza obblighi e doveri rispetto al corretto uso delle risorse pubbliche allo stesso erogate.

Pertanto, ove l’inadempimento di tali obblighi pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell’agevolazione, l’erogazione delle somme deve ritenersi indebita.

In questi casi il soggetto, anche se privato, realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico), di cui deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti che, indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione interessata agisca per il recupero, può azionare il giudizio per l’accertamento della responsabilità amministrativa.

Leggi la sentenza
CC sez. giurisd. Puglia sent. n. 259-15

 


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