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Campania, del. n. 3 – Reinternalizzazione servizi rifiuti e riassorbimento personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere mediante amministrazione diretta il servizio di gestione dei rifiuti urbani, accettando l’assegnazione ed il trasferimento mediante passaggio di cantiere del personale attualmente impiegato nell’attuale società esterna.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 3/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che gli enti locali, in caso di reinternalizzaione di servizi precedentemente affidati a una propria società in house, non possono derogare:

• alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, del. 3/2012; sez. Riunite, del. n. 26/2012; sez. Lombardia, del. n. 246/2015);

• al principio costituzionale del pubblico concorso di cui è espressione anche l’articolo 35 del d.lgs 165/2001 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, del. 4/2012; sez. Liguria, del. n. 78/2015).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati dagli enti locali saranno oggetto del seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze il 18 febbraio 2016

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 3-16

 


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