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Affidamento servizi sociali e sanitari: le linee guida dell’Anac


L’Anac ha emanato la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 concernente “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.

L’Autorità ha fornito così chiare indicazioni alle p.a. in materia di affidamento di servizi sociali, richiamando le stesse al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, sia nella fase della programmazione e co-progettazione che nella fase della scelta dell’erogatore del servizio.

Il d.lgs. 112/2008 definisce i “servizi sociali” come il complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

I servizi sociali godono di un “regime alleggerito”, rientrando nei settori “esclusi”, in tutto ovvero in parte, dalla disciplina del d.lgs. 163/2006.

Per l’effetto, l’affidamento in appalto nel settore dei servizi sociali è attualmente disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del d.lgs. 163/2006.

Essendo compresi nell’allegato IIB del Codice dei contratti, per l’acquisizione di servizi sociali non trova applicazione l’obbligo di centralizzazione/aggregazione previsto dall’articolo 33, comma 3-bis dello Codice dei contratti (Anac, determinazione n. 3/2015).

La disciplina dell’affidamento degli appalti di servizi nel settore sociale, tuttavia, deve essere necessariamente analizzata ed armonizzata alla luce della normativa speciale vigente nel settore.

Tale normativa è contenuta nella legislazione regionale, in attuazione dei principi fondamentali e delle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nel relativo decreto di attuazione (DPCM 30 marzo 2001).

In particolare, come evidenziato dall’Autorità, l’affidamento dei servizi sociali deve avvenire nel rispetto dei modelli aggregativi previsti dalla legge 328/2000 (per distretti) e dall’articolo 14, commi 27 e 28, del d.l. 78/2010 (gestione associata dei servizi sociali per i comuni con meno di 5.000 abitanti mediante unione o convenzione).

Il documento, in particolare, fornisce una panoramica sul sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari e sul mondo della cooperazione sociale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle amministrazioni al rispetto di alcuni inderogabili principi generali in materia di affidamenti pubblici quali:

  • l’adozione di procedure selettive rispettose dei principi di trasparenza e concorrenza;
  • la valutazione delle proposte progettuali secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • il controllo della qualità delle prestazioni e del rispetto dei diritti fondamentali dell’utenza;
  • gli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione e tracciabilità.

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