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Acquisti centralizzati: esclusi servizi sociali e culturali e concessioni di servizi


L’obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a una centrale unica di committenza non si applica agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B del Codice, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 163/2006, e neppure alle concessioni di servizi.

Rientrano, invece, le concessioni di lavori pubblici.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nella determinazione n. 3/2015 concernente “rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”.

L’articolo 33, comma 3-bis del Codice degli appalti impone, al netto delle eccezioni previste per i Comuni capoluogo di Provincia e fino alla soglia dei 40.000,00 euro per i Comuni con più di 10.000 abitanti, di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori secondo precise modalità.

L’unica possibilità per i comuni di operare autonomamente è il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Tale obbligo, già operativo per beni e servizi dallo scorso 1° gennaio, è stato rinviato al 1° settembre sia per gli acquisti di beni, forniture e servizi, sia per i lavori pubblici (articolo 8, commi 3-ter e 3-quater del d.l. 192/2014, convertito con legge 11/2015).

Relativamente all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’Anac ha chiarito che l’obbligo di accorpamento dei procedimenti, in quanto riferito in generale all’acquisizione di beni e servizi, non si applica alle concessioni di servizio, disciplinate dall’articolo 30 del Codice degli appalti, e neppure agli appalti “esclusi” disciplinati negli articoli 16-20 del Codice (tra cui sono ricompresi, fra gli altri, i servizi sanitari e sociali, quelli ricreativi, culturali e sportivi, i servizi legali e i servizi alberghieri e di ristorazione).

Come evidenziato dall’Autorità, la disciplina relativa alle concessioni ed ai servizi esclusi subirà diverse modifiche per effetto del recepimento delle nuove 2014/23/UE e 2014/24/UE, in fase di recepimento.

 


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