Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura di alcuni posti vacanti mediante mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 69/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 febbraio, hanno ribadito che agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta (Autonomie, del. n. 19/2015).
Per completezza, appare opportuno ricordare che il comma 234 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), prevede che “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”
Le novità introdotte dalla legge di stabilità e dai decreti attuativi della riforma Madia saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.
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CC Sez. Controllo Veneto del. n. 69-16