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CC II Sez. Appello Centrale sent. 637/15 – Responsabilità: il criterio da seguire per verificare la sussistenza della colpa grave


Per stabilire se sussiste la colpa grave, una volta verificato il livello di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e la condotta che era da tenersi in base alla regola cautelare, è necessario procedere all’analisi della situazione di fatto nella quale è stata posta in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente condizionato la volontà dell’agente.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. appello, nella sentenza n. 637 del 2015.

Com’è noto, per accertare la sussistenza della colpa grave, il giudice è tenuto ad effettuare una doppia valutazione (c.d. doppia misura della colpa).

In primo luogo, è necessario individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’erario.

Conseguentemente, se ne dovrà verificare la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell’agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.

Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave (prima ‘misura della colpa’), è necessario accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stata posta in essere la condotta (seconda misura della colpa).

In tal senso occorrerà riscontrare la corretta individuazione da parte dell’agente della situazione gestionale tipica che richiede l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare, la sussistenza della condizioni operative per il loro adempimento, l’inesistenza di circostanze anomale dell’agire che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari.

Leggi la sentenza
CC II Sez. Appello Centrale sent. 637 – 15

 

 


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