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Autonomie, del. n. 2 – Nota informativa debiti/crediti organismi partecipati: doppia asseverazione


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 2/2016, pubblicata sul sito il 25 gennaio, hanno chiarito che la nota informativa attestante le risultanze della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati necessita di una doppia asseverazione (da parte degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati).

Ciò al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione 426/2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo l’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012.

Come noto, tale norma, applicabile ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tale adempimento, prima previsto soltanto a carico dei Comuni e delle Province, trova oggi applicazione, dal 1° gennaio 2015, nei confronti di tutte le Regioni e di tutti gli enti locali in virtù della nuova disciplina in materia di armonizzazione contabile.

Nello specifico, il d.lgs. 118/2011 prescrive, all’articolo 11, comma 6, lett. j), che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La norma aggiunge che “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Come evidenziato dalla Sezione Autonomie, l’asseverazione da parte (anche) dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011).

In merito all’individuazione dell’organo chiamato ad asseverare la nota informativa per l’organismo controllato/partecipato da enti territoriali, come chiarito dai megistrati contabili:

• nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.

• nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, c.c., è rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

• per le aziende speciali e le istituzioni, l’art. 114, comma 7, del d.lgs. 267/2000 prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l’organo di revisione dell’ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all’ente territoriale socio individuare, all’interno dell’organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori.

Si segnala il ns. seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze il 18 febbraio 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 2-16

 


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