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Lombardia, del. n. 426 – Nota informativa debiti/crediti intercorrenti con società partecipate


I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 426/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno sollevato una questione di massima circa la corretta interpretazione dell’articolo l’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012 imponente l’obbligo di allegare al rendiconto degli enti locali un prospetto attestante l’attendibilità dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con le società partecipate e gli enti strumentali.

Tale norma, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015, si applica ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014 (l’adempimento risulta imposto sia agli enti locali che alle regioni, anche nel nuovo regime della contabilità armonizzata, in vigore dall’esercizio 2015).

La verifica della conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie costituisce uno degli elementi alla base dell’attività di controllo sulle società partecipate.

A tal fine l’ente deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare, da un lato, i rapporti finanziari con le società (che, a fine esercizio, determinano i crediti ed i debiti reciprocamente iscritti nelle rispettive contabilità) e, dall’altro, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Una corretta conciliazione tra i reciproci appostamenti contabili di debiti e crediti, inoltre, ha una valenza preparatoria rispetto alle prossime operazioni di consolidamento dei bilanci (da effettuare dall’esercizio 2016, in virtù dell’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011), in quanto è funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo.

A parere della Sezione tale nota informativa deve essere asseverata dall’organo di revisione dell’ente locale ma anche dall’organo di revisione dell’organismo partecipato.

Nelle società a responsabilità limitata, per le quali l’articolo 2477 c.c. non impone la nomina di un collegio sindacale e di un revisore legale dei conti, ma rimette tale valutazione allo statuto, sarebbe necessario che l’ente o gli enti soci, in sede di disciplina del sistema dei controlli interni (art. 147 d.lgs. n. 267 del 2000), individuassero l’organo chiamato, in nome e per conto della società a responsabilità limitata o dell’ente strumentale, ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori esistenti con l’ente locale.

Tenuto conto della rilevanza della questione, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, in particolare chiedendo se tale nota informativa debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell’ente locale socio o anche dall’organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della società partecipata ovvero, in assenza di quest’ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall’ente locale socio, della società o dell’ente strumentale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 426-15

 


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