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Partecipate: la dismissione disposta dall’ente socio deve essere recepita dall’assemblea dei soci


L’ente locale socio, che ha deliberato la dismissione di una partecipata senza essere riuscito a vendere le quote, ha diritto a essere liquidato dalla società, ma tale decisione deve essere discussa dall’assemblea della società, che dovrà adottare misure idonee a garantirne l’attuazione.

Il legislatore ha disciplinato una forma di liquidazione peculiare rispetto ai presupposti stabiliti nel codice civile per il recesso, introducendo ex lege un’ipotesi speciale valida solo per le società partecipate da enti pubblici, disciplinata dall’art. 1, comma 569 della legge 147/2013, ulteriore rispetto a quelle ordinarie contemplate dall’art. 2437 c.c., ma le decisioni assunte dall’ente pubblico socio non vincolano automaticamente la società, essendo rimessa all’assemblea della partecipata la valutazione sulle modalità attuative più idonee della decisione espressa dal socio.

Questi gli interessanti chiarimenti forniti dalla corte dei conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, nella deliberazione 158/2015, con cui ha risposto a una società in house, interamente controllata da enti pubblici territoriali, cui uno degli enti partecipanti, al fine di reperire risorse finanziarie per ripristinare i propri equilibri di bilancio, aveva manifestato l’intenzione di dismettere una parte delle azioni in suo possesso.

In particolare, la società aveva chiesto se era obbligata a liquidare la quota dell’ente socio, che non aveva trovato un acquirente terzo o se fosse possibile a fronte di legittime e oggettive ragioni opporsi alla richiesta, anche al fine di evitare la riduzione delle partecipazioni dei soci a mere quote simboliche, utili solo al mantenimento dell’affidamento in house.

La corte ha preliminarmente chiarito che, ai sensi del d.lgs. 125/2003, le società in house sono legittimate a presentare richieste di pareri alle sezioni regionali, in quanto sono assoggettate al controllo della magistratura contabile.

La problematica sottoposta ai magistrati contabili riguarda l’acquisizione di quote sociali dismesse da un ente partecipante al capitale di una società in house, materia che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi negli ultimi anni, oltre che dello schema del decreto attuativo della legge 124/2015, approvato dal consiglio dei ministri la scorsa settimana.

L’art. 2357 c.c. stabilisce che “la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. (…) L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo”.

Nel caso delle società pubbliche, però, tale disciplina, vincolante per le società di diritto comune, è integrata da un’ulteriore serie di previsioni.

Al fine di ridurre il peso delle partecipazioni societarie degli enti locali, il legislatore ha previsto che, una volta che l’ente pubblico socio abbia qualificato come non più strettamente indispensabile la presenza nel capitale di società estranee alle proprie finalità istituzionali, se per qualsiasi causa non sia riuscito a dismetterle, possa farsi liquidare dalla società il valore del suo investimento ex art. 2437-ter, comma 2, del c.c.

In base al rinvio a tale disposizione, il socio pubblico ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo un valore determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 2437-ter, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione e a presentare eventuali contestazioni.

La disciplina introdotta dal citato comma 569 non può essere completamente assimilata al recesso codicistico, ma secondo i magistrati contabili è corretta una lettura più ampia, individuando in essa un’ipotesi di recesso extra ordinem e sui generis, conseguente alla mancata individuazione di un acquirente.

L’intento del legislatore, infatti, con la previsione del comma 569, è proprio quello di superare le difficoltà di cessione a terzi.

“Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta – altrimenti verrebbe vanificato – l’obiettivo fissato dal legislatore e in definitiva costringerebbe l’ente pubblico a rimanere associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso appare come l’elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche”, come chiarito anche dal Tar Brescia, con la sentenza 1305/2015.

La Corte dei conti ha però rilevato che un aspetto problematico della normativa è costituito dall’assemblea dei soci, cui compete l’approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria.

La natura discrezionale della scelta di strategicità, che appartiene all’ente pubblico partecipante al capitale, non “elimina” o riduce il ruolo dell’assemblea dei soci, che deve essere necessariamente convocata per formalizzare la decisione, facendola recepire agli altri soci, e definirne le modalità attuative.

L’assemblea potrà eventualmente individuare forme alternative al recesso dell’ente pubblico, procedendo (ad esempio) al riacquisto di azioni proprie, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2357 c.c. (acquisto esclusivamente di azioni interamente liberate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato) o disporre misure diverse.

I magistrati contabili hanno infine precisato che in coerenza con le generali regole in tema di giurisdizione, la società potrebbe anche contestare la dismissione e gli altri soci potrebbero eventualmente rivolgersi al Giudice competente territorialmente e per materia con riguardo a vizi eventualmente ravvisati nella regolarità del procedimento di dismissione.

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Leggi la deliberazione
Friuli, del. n. 158 – Società in house_acquisizione quote sociali dismesse

 


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