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Società partecipate: le novità contenute nel decreto di riforma Madia


E’ stato pubblicato lo schema di decreto discusso dal Consiglio dei Ministri negli scorsi giorni in materia di società partecipate.

Numerose le novità per gli enti locali che detengono partecipazioni in società di capitali, tra cui l’obbligo di sottoporre a forme di consultazione pubblica lo schema di deliberazione consiliare in caso di acquisizione di nuove partecipazioni e di inviare tale atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L’articolo 5 dello schema di decreto prevede, infatti, esempio che nel caso in cui l’ente locale intenda acquisire una nuova partecipazione societaria, debba prima dell’approvazione non solo sottoporre lo schema dell’atto a forme di consultazione pubblica, ma inviarlo anche alla Corte dei Conti, sez. controllo, che potrà formulare rilievi o richieste di chiarimenti.

La delibera consiliare dovrà quindi indicare gli eventuali rilievi presentati dalla Corte e conseguentemente fornire motivazioni in merito.

All’articolo 20 sono state dettate le regole per la dismissione delle partecipazioni in essere, prevedendo che gli enti debbano annualmente (entro il 31 dicembre di ciascun anno) predisporre un piano di riassetto delle loro partecipazioni per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un’apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati laddove l’ente abbia partecipazioni societarie che, tra l’altro:

  • non svolgano servizi di interesse generale, né siano strettamente connessi alle finalità istituzionali;
  • siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  • svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  • nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  • siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Inoltre, lo schema prevede che gli amministratori delle partecipate siano soggetti alla legislazione del giudice ordinario “salvo il caso di danno erariale”.

Il danno erariale (è specificato) è solo quello subito dagli enti partecipanti.

In pratica, i magistrati contabili potranno chiedere all’amministratore infedele di risarcire le finanze pubbliche quando i suoi comportamenti causino danno direttamente ai bilanci degli enti proprietari, mentre le vigenti disposizioni, anche in base alla giurisprudenza della Cassazione, prevedono che le società pubbliche titolari di affidamenti diretti siano trattate come p.a. perché gestiscono soldi pubblici e quindi sono automaticamente soggette agli stessi controlli.

Si segnala il ns. seminario di studi “PARTECIPATE: COSA CAMBIA COL DECRETO DI RIFORMA MADIA” in programma a Firenze il 18 febbraio p.v.

 


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