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Liguria, del. n. 79 – Incarichi a soggetti esterni: contratto d’opera intellettuale o appalto servizi?


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avvalersi di professionalità esterne per l’affidamento di incarichi tecnici di controllo e verifica dei progetti soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa antisismica.

In particolare l’ente ha chiesto chiede se tali incarichi possano qualificarsi come contratti di consulenza oppure come servizi di ingegneria ai sensi del codice dei contratti pubblici.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 79/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno ricordato il consolidato orientamento della magistratura contabile secondo cui il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, in base al carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, ed alla natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo.

In altri termini, la qualificazione in termini di contratto d’opera (o di opera intellettuale) di appalto di servizi dipende dalla concreta regolamentazione della fattispecie negoziale.

L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.).

Il prestatore d’opera (soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale), di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il conferimento di un incarico di consulenza ad un professionista esterno, qualificabile in termini di contratto d’opera, di appalto di servizi, richiede il preventivo accertamento dei presupposti legislativi atti a dimostrare la carenza interna di professionalità, l’assenza di duplicazione di costi a carico dei bilanci pubblici e la temporaneità dell’attività richiesta al professionista esterno (pena l’integrazione di ipotesi, anche tipizzate, di responsabilità amministrativo-contabile).

Per quanto riguarda le province, l’articolo 1, comma 420, lettera g), della legge 190/2014, vieta alle stesse di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Tale divieto, in quanto preordinato a conseguire risparmi si spesa, non impedisce alle province di conferire incarichi di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione, nel caso in cui la spesa sia interamente rimborsata dalla regione, in aderenza alle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali, emanate a seguito della legge nazionale di riforma n. 56/2014, e delle convenzioni attuative stipulate, a tal fine, fra regione delegante e provincia o città metropolitana delegata (corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 137/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 79-15

 


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